AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, inte- grate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. (Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. Le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363 (a), non si applicano per le unita' immobiliari classificate nei gruppi catastali D ed E, ovvero per quelle per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' stata richiesta l'iscrizione in catasto nei predetti gruppi, (( nonche' per gli immobili compresi nello stato attivo di societa' dichiarate fallite o in liquidazione coatta amministrativa alla data del 31 ottobre 1991; )) l'esclusione dall'applicazione dell'imposta non interrompe il periodo di maturazione dell'incremento di valore e il rimborso delle somme corrisposte (( entro il 20 dicembre 1991 )) e' disciplinato dall'articolo 42 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (b). 2. Se l'ammontare dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363 (a), supera il quattro per cento del valore finale dichiarato, i soggetti obbligati, diversi dalle societa' ed enti che esercitano attivita' di assicurazione e di intermediazione creditizia e finanziaria, nonche' dalle altre societa' con capitale sociale superiore a 50 miliardi di lire, possono effettuare il versamento diretto al concessionario in due rate. La prima rata deve essere versata entro il termine indicato nel comma 3 del predetto articolo 1 (a), per un importo non inferiore al quattro per cento del valore finale dichiarato, e la seconda, per il residuo importo, deve essere versata dal 1 novembre al (( 18 dicembre 1992 )) con gli interessi nella misura annua del 9 per cento. Restano fermi i versamenti effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ancorche' eseguiti per un importo superiore al quattro per cento del valore finale dichiarato. Se il termine del 20 dicembre 1991 e' stato differito con provvedimento di sospensione dei termini adottato successivamente al 19 settembre 1991, ai fini dell'esercizio della facolta' della esecuzione del versamento in due rate il termine stabilito da tale provvedimento deve considerarsi di scadenza della prima rata. L'onere per il pagamento del compenso ai concessionari fa carico alla proiezione dello stanziamento per il 1992 del capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991. Resta ferma l'esclusiva spettanza del tributo allo Stato. 3. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363 (a), e' stabilito al terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. 4. Nell'articolo 1, comma 2- bis, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363 (a), sono soppresse le parole: "dallo strumento urbanistico generale o attuativo". 5. Nell'articolo 25, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (c), sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonche' alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;". L'esenzione stabilita dal presente comma si applica, limitatamente agli immobili che alla data del 31 ottobre 1991 erano destinati dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza all'esercizio delle attivita' istituzionali, anche relativamente all'imposta di cui all'articolo 1 del decreto- legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363 (a). 6. Nell'articolo 25, secondo comma, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (c), dopo le parole: "dipendenti ed autonomi" sono inserite le seguenti: ", nonche' delle organizzazioni rappresentative delle imprese,". La disposizione del presente comma ha effetto dalla data in cui si e' verificato il presupposto per l'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363 (a). (( 6-bis. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui )) (( all'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, )) (( convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. )) (( 363 )) (a), (( si considerano tempestivi la dichiarazione )) (( presentata od il versamento eseguito oltre il termine del 20 )) (( dicembre 1991 ma entro il 24 dicembre 1991 e si considerano )) (( regolari i versamenti effettuati fino alla data medesima al )) (( concessionario del Servizio centrale della riscossione anziche' )) (( all'ufficio del registro e viceversa. ))
(a) Il D.L. n. 299/1991 reca: "Disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonche' altre disposizioni tributarie urgenti". Si trascrive il testo del relativo art. 1, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 1. - 1. Per gli immobili posseduti alla data del 31 ottobre 1991 l'imposta di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, si applica, ancorche' non sia decorso il decennio, sull'incremento di valore verificatosi dalla data di acquisto determinata ai sensi dell'art. 6 del predetto decreto, ovvero da quella di riferimento dell'ultima tassazione per decorso del tempo, alla data del 31 ottobre 1991. 2. La disposizione del comma 1 non si applica per gli immobili acquistati successivamente al 31 dicembre 1989 e per quelli per i quali il precedente decennio si e' compiuto tra il 1 gennaio 1990 e il 30 giugno 1991. La stessa disposizione non si applica, altresi', per gli immobili esenti dall'imposta di cui all'art. 3 del decreto n. 643 del 1972; tuttavia, per gli immobili indicati alle lettere c), e), f) e g) del secondo comma dell'art. 25, del decreto n. 643 del 1972 la durata minima della destinazione, richiesta dal successivo terzo comma del medesimo articolo per usufruire della esenzione, e' computata proporzionalmente alla durata del periodo preso a base per la determinazione dell'incremento di valore e, per i fabbricati indicati alla lettera d), primo periodo, del secondo comma del predetto art. 25, l'esenzione compete se le condizioni ivi previste si sono verificate per oltre la meta' del periodo di riferimento dell'incremento di valore e sussistono al 31 ottobre 1991; per i soli fabbricati dati in locazione finanziaria l'esenzione di cui al secondo periodo della detta lettera d) compete anche se l'attivita' di locazione finanziaria non e' esclusiva ma prevalente. 2- bis. La disposizione del comma 1 non si applica alle aree assoggettate a vincoli preordinati all'espropriazione ovvero a vincoli che comportino l'inedificabilita'. 3. Per effetto di quanto disposto nel comma 1, i soggetti tenuti al pagamento ai sensi del secondo periodo del primo comma dell'art. 4 del decreto n. 643 del 1972 devono, dal 1 novembre al 20 dicembre 1991, presentare la dichiarazione prevista dal sesto comma dell'art. 18 del predetto decreto, determinare l'imposta dovuta con le aliquote massime previste dall'art. 15 dello stesso decreto ed effettuare in unica soluzione il relativo versamento diretto al concessionario del Servizio centrale della riscossione. Alla dichiarazione deve essere allegato un prospetto del calcolo di determinazione dell'imposta, con indicazione degli estremi del versamento; nel caso di dichiarazioni relative a piu' immobili siti nel territorio della circoscrizione del medesimo ufficio del registro, il versamento puo' essere effettuato cumulativamente per l'imposta dovuta sugli incrementi di valore riguardanti ciascun immobile e risultante da ciascun prospetto di calcolo. La dichiarazione puo' anche essere spedita per raccomandata e si considera presentata nel giorno in cui e' consegnata all'ufficio postale. 4. L'ufficio del registro, salvo l'esercizio del potere di accertamento, verifica i versamenti eseguiti, liquida l'imposta dovuta sulla base dei dati ed elementi risultanti dalle dichiarazioni, provvedendo anche a correggere gli errori materiali e di calcolo. Se l'ammontare dell'imposta liquidata dall'ufficio e' diverso da quello versato dal soggetto dichiarante, l'ufficio emette avviso di liquidazione che e' notificato al contribuente entro il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. 5. Per l'omesso o tardivo versamento dell'imposta la soprattassa si applica in misura pari al 30 per cento dell'ammontare dell'imposta non versata o tardivamente versata; la soprattassa e' ridotta al 10 per cento se il versamento viene eseguito entro il quinto giorno successivo a quello di scadenza. 6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' per la esecuzione del versamento di cui al comma 3. L'onere per il pagamento del compenso ai concessionari fa carico al capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991. 7. Non si applicano le disposizioni di sospensione dei versamenti dei tributi previste da provvedimenti adottati, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con riferimento a specifiche parti del territorio nazionale. 8. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, relative all'imposta per decorso del decennio. Tuttavia il valore finale al 31 ottobre 1991 dei fabbricati iscritti in catasto non e' sottoposto a rettifica se e' dichiarato in misura non inferiore a quella che risulta applicando all'ammontare delle rendite catastali determinate, dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze in data 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, un moltiplicatore pari a cento, per le unita' immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1, pari a cinquanta per quelle classificate nel gruppo D e nella categoria A/10 e pari a trentaquattro per quelle classificate nel gruppo E e nella categoria C/1. La stessa disposizione si applica per la rettifica del valore finale dei fabbricati dichiarati per l'iscrizione nel catasto ma non ancora iscritti alla data di presentazione della dichiarazione prevista dal comma 3; in tal caso, l'ufficio tecnico erariale, entro quindici mesi dalla presentazione dell'istanza di attribuzione della rendita, invia all'ufficio del registro il certificato attestante l'avvenuta iscrizione in catasto del fabbricato e la rendita attribuita. Per la rettifica del valore finale dei terreni, esclusi quelli per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, si ha riferimento al reddito dominicale risultante in catasto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, applicando il relativo moltiplicatore stabilito nel decreto del Ministro delle finanze in data 11 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1989. Ai fini e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo, il termine del 1 gennaio 1992 indicato nell'art. 4, comma 4, primo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e' anticipato al 1 ottobre 1991. 8- bis. Per le unita' immobiliari destinate a civile abitazione e locate ad equo canone per almeno la meta' del periodo di riferimento dell'incremento di valore, l'imposta di cui al comma 1 e' ridotta all'80 per cento. 9. Il gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo e' di esclusiva spettanza dello Stato. 10. L'ultimo comma dell'art. 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e' soppresso". Per il testo delle disposizioni soprarichiamate consultare il testo del D.L. n. 299/1991, coordinato con la legge di conversione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 270 del 18 novembre 1991. (b) L'art. 42 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con D.P.R. n. 346/1990, e' cosi' formulato: "Art. 42 (Rimborso dell'imposta). - 1. Deve essere rimborsata, unitamente agli interessi, alle soprattasse e pene pecuniarie eventualmente pagati, l'imposta: a) pagata indebitamente o risultante pagata in piu' a norma dell'art. 40, commi da 1 a 3; b) relativa a beni e diritti riconosciuti appartenenti a terzi, con sentenza passata in giudicato, per causa anteriore all'apertura della successione a seguito di evizione o rivendicazione ovvero di nullita', annullamento, risoluzione, rescissione o revocazione dell'atto di acquisto; c) pagata in conseguenza di dichiarazione giudiziale di assenza o di morte presunta, quando lo scomparso fa ritorno o ne e' accertata l'esistenza; d) pagata da enti ai quali e' stata negata l'autorizzazione ad accettare l'eredita' o il legato, ovvero da eredi e legatari se l'ente ottiene tardivamente il riconoscimento legale; e) risultante pagata o pagata in piu' a seguito di sopravvenuto mutamento della devoluzione ereditaria; f) risultante pagata in piu' a seguito di accertamento, successivamente alla liquidazione, dell'esistenza di passivita' o della spettanza di riduzioni e detrazioni; g) risultante pagata in piu' a seguito di accertamento della parentela naturale successivamente alla liquidazione; h) risultante pagata in piu' a seguito della chiusura del fallimento del defunto dichiarato dopo la presentazione della dichiarazione della successione. 2. Il rimborso, salvo il disposto dell'art. 40, commi 1 e 3, deve essere richiesto a pena di decadenza entro tre anni dal giorno del pagamento o, se posteriore, da quello in cui e' sorto il diritto alla restituzione. La domanda deve essere presentata all'ufficio competente, che deve rilasciarne ricevuta, ovvero essere spedita mediante plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. 3. Dalla data di presentazione della domanda di rimborso decorrono gli interessi di mora di cui all'art. 37, comma 2. 4. Non si fa luogo al rimborso per gli importi, comprensivi di interessi e soprattasse, non superiori a lire ventimila; gli importi superiori sono rimborsati per l'intero ammontare". (c) Il secondo comma dell'art. 25 del D.P.R. n. 643/1972 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), come sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 694, poi modificato dal presente articolo, cosi' recita: "Sono esenti dall'imposta di cui all'art. 3 (imposta per decorso del decennio, dovuta per gli immobili appartenenti a titolo di proprieta' o di enfiteusi alle societa' di ogni tipo e oggetto e agli enti pubblici e privati diversi dalle societa', compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute e talune organizzazioni, n.d.r.) gli incrementi di valore: a) degli immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e ai relativi consorzi o associazioni dotate di personalita' giuridica, nonche' alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; b) degli immobili appartenenti ai soggetti indicati ai numeri 3, 7 e 15 dell'art. 16 del testo unico delle leggi sull'edilizia economica e popolare approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (rispettivamente, gli istituti autonomi per case popolari, le societa' cooper- ative per la costruzione e l'acquisto di case popolari od economiche a favore dei propri soci e l'Istituto nazionale per la case ai maestri, n.d.r.); c) degli immobili appartenenti agli enti di cui alla lettera c) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, destinati all'esercizio delle attivita' istituzionali (enti pubblici e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale, n.d.r.); d) dei fabbricati destinati all'esercizio di attivita' commerciali e non suscettibili di diversa destinazione senza radicale trasformazione e degli immobili destinati all'esercizio di cave e torbiere e relative pertinenze, sempreche' l'attivita' commerciale sia in essi esercitata direttamente dal poprietario o dall'enfiteuta. Nei confronti delle societa' che esercitano esclusivamente attivita' di locazione finanziaria l'esenzione si applica anche per i fabbricati dati in locazione; e) degli immobili totalmente destinati allo svolgimento ad opera dello stesso proprietario o enfiteuta di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive; f) degli immobili totalmente destinati allo svolgimento delle attivita' politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali; delle attivita' culturali, ricreative, sportive ed educative di circolari aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute; delle attivita' sindacali dei sindacati dei lavoratori, dipendenti ed autonomi, nonche' delle organizzazioni rappresentative delle imprese, rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; dei fini istituzionali delle societa' di mutuo soccorso; g) degli immobili destinati all'esercizio del culto, purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione; h) degli immobili di proprieta' degli enti di sviluppo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257 (relativo all'organizzazione degli enti di sviluppo in agricoltura e alle norme inerenti la loro attivita', n.d.r.); i) degli immobili di proprieta' della Cassa per la formazione della piccola proprieta' coltivatrice di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1948, n. 121 (riguardante provvedimenti a favore di varie regioni dell'Italia meridionale e delle isole, n.d.r.)".