AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art.  10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, inte-
grate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che  di
quelle  modificate  o  richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi  qui
riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
  (Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1. Le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge  13  settembre
1991,  n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
1991, n.  363  (a),  non  si  applicano  per  le  unita'  immobiliari
classificate  nei  gruppi  catastali D ed E, ovvero per quelle per le
quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e'  stata
richiesta l'iscrizione in catasto nei predetti gruppi, (( nonche' per
gli  immobili  compresi  nello  stato  attivo  di societa' dichiarate
fallite o in liquidazione coatta  amministrativa  alla  data  del  31
ottobre  1991;  ))  l'esclusione  dall'applicazione  dell'imposta non
interrompe il periodo di maturazione dell'incremento di valore  e  il
rimborso  delle  somme corrisposte (( entro il 20 dicembre 1991 )) e'
disciplinato dall'articolo 42  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti  l'imposta  sulle  successioni e donazioni, approvato con
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (b).
  2. Se l'ammontare dell'imposta dovuta  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 3, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  18 novembre 1991, n. 363 (a), supera il
quattro per cento del valore finale dichiarato, i soggetti obbligati,
diversi  dalle  societa'  ed  enti  che   esercitano   attivita'   di
assicurazione  e di intermediazione creditizia e finanziaria, nonche'
dalle altre societa' con capitale sociale superiore a 50 miliardi  di
lire,  possono  effettuare il versamento diretto al concessionario in
due rate. La prima rata deve essere versata entro il termine indicato
nel comma 3 del predetto articolo 1 (a), per un importo non inferiore
al  quattro per cento del valore finale dichiarato, e la seconda, per
il residuo importo, deve essere versata dal  1›  novembre  al  ((  18
dicembre  1992  ))  con  gli  interessi  nella misura annua del 9 per
cento. Restano fermi i versamenti effettuati anteriormente alla  data
di  entrata in vigore del presente decreto, ancorche' eseguiti per un
importo superiore al quattro per cento del valore finale  dichiarato.
Se   il   termine  del  20  dicembre  1991  e'  stato  differito  con
provvedimento di sospensione dei termini adottato successivamente  al
19  settembre  1991,  ai  fini  dell'esercizio  della  facolta' della
esecuzione del versamento in due rate il termine  stabilito  da  tale
provvedimento deve considerarsi di scadenza della prima rata. L'onere
per  il  pagamento  del  compenso  ai  concessionari  fa  carico alla
proiezione dello stanziamento per il 1992  del  capitolo  6910  dello
stato  di  previsione  del  Ministero  delle finanze per l'anno 1991.
Resta ferma l'esclusiva spettanza del tributo allo Stato.
  3. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del  decreto-legge
13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 novembre 1991, n. 363 (a), e' stabilito al terzo anno successivo a
quello di presentazione della dichiarazione.
  4.  Nell'articolo  1,  comma 2- bis, del decreto-legge 13 settembre
1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  novembre
1991,  n.  363  (a),  sono  soppresse  le  parole:  "dallo  strumento
urbanistico generale o attuativo".
  5. Nell'articolo 25, secondo comma, lettera  a),  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  643  (c), sono
aggiunte, in fine, le parole: ", nonche' alle  istituzioni  pubbliche
di  assistenza  e  beneficenza;".  L'esenzione stabilita dal presente
comma si applica, limitatamente agli immobili che alla  data  del  31
ottobre   1991   erano   destinati  dalle  istituzioni  pubbliche  di
assistenza e beneficenza all'esercizio delle attivita' istituzionali,
anche relativamente all'imposta di cui all'articolo  1  del  decreto-
legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 novembre 1991, n. 363 (a).
  6.  Nell'articolo  25,  secondo  comma, lettera f), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  643  (c),  dopo  le
parole:  "dipendenti  ed  autonomi"  sono  inserite  le  seguenti: ",
nonche' delle  organizzazioni  rappresentative  delle  imprese,".  La
disposizione  del  presente  comma ha effetto dalla data in cui si e'
verificato il presupposto  per  l'applicazione  dell'imposta  di  cui
all'articolo   1   del  decreto-legge  13  settembre  1991,  n.  299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991,  n.  363
(a).
(( 6-bis. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui       ))
(( all'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299,     ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. ))
(( 363 )) (a), (( si considerano tempestivi la dichiarazione       ))
(( presentata od il versamento eseguito oltre il termine del 20    ))
(( dicembre 1991 ma entro il 24 dicembre 1991 e si considerano     ))
(( regolari i versamenti effettuati fino alla data medesima al     ))
(( concessionario del Servizio centrale della riscossione anziche' ))
(( all'ufficio del registro e viceversa.                           ))
 
             (a)  Il D.L. n. 299/1991 reca: "Disposizioni concernenti
          l'applicazione   nell'anno   1991   dell'imposta   comunale
          sull'incremento  di valore degli immobili di cui all'art. 3
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972,   n.   643,  i  versamenti  dovuti  a  seguito  delle
          dichiarazioni  sostitutive  in  aumento  del  reddito   dei
          fabbricati  e l'accertamento di tali redditi, nonche' altre
          disposizioni tributarie urgenti". Si trascrive il testo del
          relativo  art.  1,  come   modificato   dal   decreto   qui
          pubblicato:
             "Art.  1.  - 1. Per gli immobili posseduti alla data del
          31 ottobre 1991 l'imposta di cui all'art. 3 del decreto del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  643,  si
          applica,   ancorche'   non   sia   decorso   il   decennio,
          sull'incremento  di  valore  verificatosi  dalla  data   di
          acquisto  determinata  ai  sensi  dell'art.  6 del predetto
          decreto,  ovvero  da  quella  di  riferimento   dell'ultima
          tassazione  per decorso del tempo, alla data del 31 ottobre
          1991.
             2. La disposizione del comma 1 non si  applica  per  gli
          immobili  acquistati  successivamente al 31 dicembre 1989 e
          per quelli  per  i  quali  il  precedente  decennio  si  e'
          compiuto  tra  il  1›  gennaio 1990 e il 30 giugno 1991. La
          stessa disposizione  non  si  applica,  altresi',  per  gli
          immobili  esenti dall'imposta di cui all'art. 3 del decreto
          n.  643 del 1972; tuttavia, per gli immobili indicati  alle
          lettere c), e), f) e g) del secondo comma dell'art. 25, del
          decreto   n.   643   del   1972   la  durata  minima  della
          destinazione, richiesta  dal  successivo  terzo  comma  del
          medesimo   articolo   per  usufruire  della  esenzione,  e'
          computata proporzionalmente alla durata del periodo preso a
          base per la determinazione dell'incremento di valore e, per
          i fabbricati indicati alla lettera d), primo  periodo,  del
          secondo  comma del predetto art. 25, l'esenzione compete se
          le condizioni ivi previste si sono verificate per oltre  la
          meta'  del periodo di riferimento dell'incremento di valore
          e sussistono al 31 ottobre 1991; per i soli fabbricati dati
          in locazione finanziaria  l'esenzione  di  cui  al  secondo
          periodo della detta lettera d) compete anche se l'attivita'
          di locazione finanziaria non e' esclusiva ma prevalente.
             2-  bis. La disposizione del comma 1 non si applica alle
          aree assoggettate a vincoli preordinati  all'espropriazione
          ovvero a vincoli che comportino l'inedificabilita'.
             3.  Per  effetto  di  quanto  disposto  nel  comma  1, i
          soggetti tenuti al pagamento ai sensi del  secondo  periodo
          del  primo  comma  dell'art.  4 del decreto n. 643 del 1972
          devono, dal 1› novembre al 20 dicembre 1991, presentare  la
          dichiarazione  prevista  dal  sesto comma dell'art.  18 del
          predetto  decreto,  determinare  l'imposta  dovuta  con  le
          aliquote massime previste dall'art. 15 dello stesso decreto
          ed  effettuare  in  unica  soluzione il relativo versamento
          diretto  al  concessionario  del  Servizio  centrale  della
          riscossione.  Alla  dichiarazione  deve  essere allegato un
          prospetto del calcolo di determinazione  dell'imposta,  con
          indicazione  degli  estremi  del  versamento;  nel  caso di
          dichiarazioni relative a piu' immobili siti nel  territorio
          della  circoscrizione del medesimo ufficio del registro, il
          versamento   puo'  essere  effettuato  cumulativamente  per
          l'imposta dovuta sugli  incrementi  di  valore  riguardanti
          ciascun  immobile  e  risultante  da  ciascun  prospetto di
          calcolo. La dichiarazione puo'  anche  essere  spedita  per
          raccomandata e si considera presentata nel giorno in cui e'
          consegnata all'ufficio postale.
             4.  L'ufficio del registro, salvo l'esercizio del potere
          di accertamento, verifica i  versamenti  eseguiti,  liquida
          l'imposta dovuta sulla base dei dati ed elementi risultanti
          dalle  dichiarazioni,  provvedendo  anche  a correggere gli
          errori materiali e di calcolo. Se l'ammontare  dell'imposta
          liquidata  dall'ufficio  e'  diverso  da quello versato dal
          soggetto   dichiarante,   l'ufficio   emette   avviso    di
          liquidazione  che  e'  notificato  al contribuente entro il
          terzo anno  successivo  a  quello  di  presentazione  della
          dichiarazione.
             5.  Per  l'omesso  o  tardivo versamento dell'imposta la
          soprattassa si applica in  misura  pari  al  30  per  cento
          dell'ammontare  dell'imposta  non  versata  o  tardivamente
          versata; la soprattassa e' ridotta al 10 per  cento  se  il
          versamento viene eseguito entro il quinto giorno successivo
          a quello di scadenza.
             6.  Con  decreto del Ministro delle finanze, di concerto
          con il  Ministro  del  tesoro,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore del presente decreto, sono  stabilite  le  modalita'
          per la esecuzione del versamento di cui al comma 3. L'onere
          per il pagamento del compenso ai concessionari fa carico al
          capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle
          finanze per l'anno 1991.
             7.  Non  si applicano le disposizioni di sospensione dei
          versamenti dei tributi previste da provvedimenti  adottati,
          anteriormente  alla  data di entrata in vigore del presente
          decreto, con riferimento a specifiche parti del  territorio
          nazionale.
             8.  Per  quanto  non  previsto dal presente articolo, si
          applicano le disposizioni del decreto del Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972, n. 643, relative all'imposta
          per decorso del decennio. Tuttavia il valore finale  al  31
          ottobre  1991  dei  fabbricati  iscritti  in catasto non e'
          sottoposto a rettifica  se  e'  dichiarato  in  misura  non
          inferiore  a  quella  che  risulta applicando all'ammontare
          delle rendite catastali  determinate,  dall'amministrazione
          del catasto e dei servizi tecnici erariali, a seguito della
          revisione  generale disposta con decreto del Ministro delle
          finanze in data 20 gennaio 1990, pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, un moltiplicatore pari
          a  cento, per le unita' immobiliari classificate nei gruppi
          catastali A, B e C, con esclusione delle categorie  A/10  e
          C/1,  pari a cinquanta per quelle classificate nel gruppo D
          e nella categoria A/10 e pari a  trentaquattro  per  quelle
          classificate  nel gruppo E e nella categoria C/1. La stessa
          disposizione si applica per la rettifica del valore  finale
          dei  fabbricati  dichiarati per l'iscrizione nel catasto ma
          non  ancora  iscritti  alla  data  di  presentazione  della
          dichiarazione prevista dal comma 3; in tal caso,  l'ufficio
          tecnico  erariale,  entro quindici mesi dalla presentazione
          dell'istanza   di   attribuzione   della   rendita,   invia
          all'ufficio   del   registro   il   certificato  attestante
          l'avvenuta  iscrizione  in  catasto  del  fabbricato  e  la
          rendita  attribuita. Per la rettifica del valore finale dei
          terreni,  esclusi  quelli  per  i   quali   gli   strumenti
          urbanistici  prevedono  la destinazione edificatoria, si ha
          riferimento al reddito dominicale  risultante  in  catasto,
          alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto,
          applicando il relativo moltiplicatore stabilito nel decreto
          del Ministro  delle  finanze  in  data  11  novembre  1989,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  270 del 18 novembre
          1989.  Ai fini e nei limiti di quanto previsto dal presente
          articolo, il termine del 1› gennaio 1992 indicato nell'art.
          4, comma 4, primo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n.
          405, e' anticipato al 1› ottobre 1991.
             8- bis. Per le unita'  immobiliari  destinate  a  civile
          abitazione  e locate ad equo canone per almeno la meta' del
          periodo di riferimento dell'incremento di valore, l'imposta
          di cui al comma 1 e' ridotta all'80 per cento.
             9.  Il   gettito   derivante   dall'applicazione   delle
          disposizioni  recate  dal presente articolo e' di esclusiva
          spettanza dello Stato.
             10. L'ultimo comma dell'art. 12 della  legge  27  luglio
          1978, n.  392, e' soppresso".
             Per   il   testo   delle   disposizioni  soprarichiamate
          consultare il testo del D.L. n. 299/1991, coordinato con la
          legge di conversione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
          serie generale - n. 270 del 18 novembre 1991.
             (b)  L'art.  42  del  testo  unico  delle   disposizioni
          concernenti   l'imposta   sulle  successioni  e  donazioni,
          approvato con D.P.R. n.  346/1990, e' cosi' formulato:
             "Art. 42  (Rimborso  dell'imposta).  -  1.  Deve  essere
          rimborsata,  unitamente  agli interessi, alle soprattasse e
          pene pecuniarie eventualmente pagati, l'imposta:
               a) pagata indebitamente o risultante pagata in piu'  a
          norma dell'art. 40, commi da 1 a 3;
               b) relativa a beni e diritti riconosciuti appartenenti
          a  terzi,  con  sentenza  passata  in  giudicato, per causa
          anteriore  all'apertura  della  successione  a  seguito  di
          evizione o rivendicazione ovvero di nullita', annullamento,
          risoluzione,   rescissione   o   revocazione  dell'atto  di
          acquisto;
               c) pagata in conseguenza di  dichiarazione  giudiziale
          di  assenza  o  di  morte  presunta, quando lo scomparso fa
          ritorno o ne e' accertata l'esistenza;
               d)  pagata  da  enti  ai   quali   e'   stata   negata
          l'autorizzazione  ad  accettare  l'eredita'  o  il  legato,
          ovvero da eredi e legatari se l'ente  ottiene  tardivamente
          il riconoscimento legale;
               e)  risultante  pagata  o  pagata in piu' a seguito di
          sopravvenuto mutamento della devoluzione ereditaria;
               f)  risultante   pagata   in   piu'   a   seguito   di
          accertamento,     successivamente     alla    liquidazione,
          dell'esistenza di passivita' o della spettanza di riduzioni
          e detrazioni;
               g) risultante pagata in piu' a seguito di accertamento
          della parentela naturale successivamente alla liquidazione;
               h) risultante pagata in piu' a seguito della  chiusura
          del fallimento del defunto dichiarato dopo la presentazione
          della dichiarazione della successione.
             2.  Il rimborso, salvo il disposto dell'art. 40, commi 1
          e 3, deve essere richiesto a pena di  decadenza  entro  tre
          anni  dal  giorno del pagamento o, se posteriore, da quello
          in cui e' sorto il diritto alla  restituzione.  La  domanda
          deve  essere  presentata  all'ufficio  competente, che deve
          rilasciarne ricevuta, ovvero essere spedita mediante  plico
          raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.
             3. Dalla data di presentazione della domanda di rimborso
          decorrono  gli  interessi di mora di cui all'art. 37, comma
          2.
             4.  Non  si  fa  luogo  al  rimborso  per  gli  importi,
          comprensivi  di  interessi  e  soprattasse, non superiori a
          lire ventimila; gli importi superiori sono  rimborsati  per
          l'intero ammontare".
             (c) Il secondo comma dell'art. 25 del D.P.R. n. 643/1972
          (Istituzione   dell'imposta   comunale  sull'incremento  di
          valore degli immobili), come sostituito dall'art.  3  della
          legge 22 dicembre 1975, n. 694, poi modificato dal presente
          articolo, cosi' recita:
             "Sono esenti dall'imposta di cui all'art. 3 (imposta per
          decorso  del decennio, dovuta per gli immobili appartenenti
          a titolo di proprieta' o di enfiteusi alle societa' di ogni
          tipo e oggetto e agli enti pubblici e privati diversi dalle
          societa',  compresi  i  consorzi,   le   associazioni   non
          riconosciute   e   talune  organizzazioni,  n.d.r.)     gli
          incrementi di valore:
               a)  degli  immobili  appartenenti  allo  Stato,   alle
          regioni,  alle province, ai comuni e ai relativi consorzi o
          associazioni dotate di personalita' giuridica, nonche' alle
          istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
               b) degli immobili appartenenti ai soggetti indicati ai
          numeri 3, 7 e 15 dell'art. 16 del testo unico  delle  leggi
          sull'edilizia  economica  e  popolare  approvato  con regio
          decreto 28 aprile 1938,  n.    1165  (rispettivamente,  gli
          istituti  autonomi  per  case popolari, le societa' cooper-
          ative per la costruzione e l'acquisto di case  popolari  od
          economiche  a favore dei propri soci e l'Istituto nazionale
          per la case ai maestri, n.d.r.);
               c) degli immobili appartenenti agli enti di  cui  alla
          lettera  c)  dell'art.  2  del decreto del Presidente della
          Repubblica   29   settembre   1973,   n.   598,   destinati
          all'esercizio  delle attivita' istituzionali (enti pubblici
          e privati non aventi per  oggetto  esclusivo  o  principale
          l'esercizio   di   attivita'   commerciali  che  hanno  nel
          territorio  dello  Stato  la sede legale o amministrativa o
          l'oggetto principale, n.d.r.);
               d) dei fabbricati destinati all'esercizio di attivita'
          commerciali e  non  suscettibili  di  diversa  destinazione
          senza  radicale  trasformazione  e degli immobili destinati
          all'esercizio di cave e  torbiere  e  relative  pertinenze,
          sempreche'  l'attivita'  commerciale sia in essi esercitata
          direttamente  dal  poprietario  o  dall'enfiteuta.      Nei
          confronti  delle  societa'  che  esercitano  esclusivamente
          attivita' di locazione finanziaria l'esenzione  si  applica
          anche per i fabbricati dati in locazione;
               e)    degli   immobili   totalmente   destinati   allo
          svolgimento ad opera dello stesso proprietario o  enfiteuta
          di   attivita'   assistenziali,  previdenziali,  sanitarie,
          didattiche, culturali, ricreative e sportive;
               f)   degli   immobili   totalmente   destinati    allo
          svolgimento   delle   attivita'   politiche   dei   partiti
          rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali;  delle
          attivita'  culturali,  ricreative, sportive ed educative di
          circolari aderenti ad organizzazioni  nazionali  legalmente
          riconosciute;  delle  attivita' sindacali dei sindacati dei
          lavoratori, dipendenti ed
           autonomi,  nonche'  delle  organizzazioni  rappresentative
          delle   imprese,   rappresentati  nel  Consiglio  nazionale
          dell'economia e del lavoro; dei  fini  istituzionali  delle
          societa' di mutuo soccorso;
               g)  degli  immobili destinati all'esercizio del culto,
          purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8  e
          19 della Costituzione;
               h) degli immobili di proprieta' degli enti di sviluppo
          di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 14
          febbraio 1966, n. 257  (relativo  all'organizzazione  degli
          enti  di  sviluppo  in agricoltura e alle norme inerenti la
          loro attivita', n.d.r.);
               i) degli immobili di proprieta'  della  Cassa  per  la
          formazione  della piccola proprieta' coltivatrice di cui al
          decreto legislativo del  Capo  provvisorio  dello  Stato  5
          marzo  1948,  n. 121 (riguardante provvedimenti a favore di
          varie  regioni  dell'Italia  meridionale  e  delle   isole,
          n.d.r.)".